FON: Arezzo, legislazione italiana e contratti adsl
16 Luglio 2008 » In adsl, fon
Tag: adsl, arezzo, fon, pisanu, wifi
E’ di pochi giorni fa l’annuncio della collaborazione tra il comune di Arezzo e Fon per la realizzazione della prima rete WiFi Municipale basata sulla condivisione della connessione tra utenti. Un grosso passo avanti sia per FON, di cui sono un sostenitore entusiasta (utente da maggio 2006 quando in tutto eravamo circa 35mila, ora oltre 600mila), sia per lo scenario tecnologico italiano che di sicuro si arricchisce grazie a questa collaborazione.
Quello che però mi lascia un po’ perplesso è come un’iniziativa come FON possa convivere con l’attuale legislazione italiana e con i vincoli e le limitazioni dei contratti adsl dei nostri operatori (dove per nostri intendo operanti in Italia).
I problemi che vedo e di cui si è sentito spesso parlare sono essenzialmente tre:
- Il Decreto Pisanu ha introdotto delle norme in tema di identificazione e monitoraggio delle attività in rete che possono ostacolare in modo serio un’iniziativa sotto i riflettori come quella di Arezzo in cui un’amministrazione comunale si espone per una buona causa.
- Legge Gasparri: vieta ai privati di fornire connessione ad internet sul suolo pubblico (in Italia solo i provider possono mettere a disposizione una connessione adsl). Per fornire la connessione ad internet ad altri, quindi, bisogna essere registrati come provider.
- La condivisione della propria adsl non è contemplata nei contratti adsl di molti operatori, in altri paesi FON ha stretto alleanze direttamente con gli ISP per ovviare a questo problema facendo creare offerte ad hoc per chi volesse condividere la propria connettività.
Il Decreto Pisanu (che prende il nome del Ministro dell’Interno del Governo Berlusconi III) è il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155. Il testo coordinato a seguito della conversione è pubblicato qui.
L’articolo 7 impone procedure di identificazione dei clienti e monitoraggio delle loro attività telefoniche e telematiche (specificate con un successivo decreto ministeriale); queste regole valgono anche per il wi-fi, per definizione accesso “non vigilato” e si applicano, ad esempio, anche agli alberghi che forniscono, gratuitamente o a pagamento, questi servizi. Per quanto riguarda il wi-fi “pubblico” (quello predisposto da enti locali come i comuni) normalmente sono adottate misure identificative come l’invio del codice di accesso via sms, l’utilizzo della card sanitaria (se dotata di chip) o di card prepagate a persona identificata.
Il caso dell’access point Fon o semplice access point con rete non protetta (buona parte degli utenti non sa di avere la rete wifi non protetta, basta fare una ricerca di reti con il cellulare passeggiando in strada o in attesa del verde al semaforo…) si configura quindi in quest’ultimo caso e richiede quindi una procedura di identificazione.
La registrazione dell’utente non è sufficiente visto che basterebbe usare una mail creata con dati di fantasia per poter accedere alla rete (penso da Alien che sfrutta i 15 minuti di connessione dopo la visione del video pubblicitario di 15 secondi e quindi senza aver comprato un router FON che implicherebbe aver dato un indirizzo ed un nome reali). Si era sentito parlare di sms di attivazione o carte associate al servizio tempo fa, ma poi più nulla.
Dal sito del Ministero delle Comunicazioni trovate una nota che riporta:
ATTENZIONE però, il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” meglio noto come “Legge Gasparri” stabilisce che:
- le tecnologie wireless, ed in particolare le IEEE 802.11a/b/g, meglio note con il nome commerciale di “WiFi”, possano essere usate solo in ambienti privati, e non devono essere utilizzate od anche solo attraversare suolo pubblico;
- inoltre per fornire accesso commerciale a terzi è necessario essere a tutti gli effetti degli ISP.
Un “Fonero”, così vengono chiamati gli appartenenti alla “FON Community”, viola, se non tutti e due i punti sopra citati, senz’altro il primo inoltre molti contratti ADSL vietano la rivendita e la cessione a terzi del servizio.
Passando al problema contrattuale legato alla fornitura privata di adsl al singolo utente possiamo prendere in esampe per esempio le condizioni contrattuali di Alice 7 Mega:
6. L’accesso alla rete Internet, tramite tecnologia ADSL, non potrà in nessun caso essere ceduto ad altri utenti con l’utilizzo da parte loro dei servizi ad esso correlati.
Pare subito chiaro che chi utilizza il servizio è l’intestatario, o comunque qualcuno da lui autorizzato, figuriamoci se si parlasse di passanti sotto casa seduti comodamente alla fermata dell’autobus di cui non si può sapere nulla.
Quello che è certo è che tra i due problemi quello legato alla fornitura della connettività è il minore e credo che distacchi delle linee siano eventi abbastanza remoti. Inoltre finchè si parla di singoli utenti privati è abbastanza semplice restare nell’ombra e non adempiere agli obblighi imposti dalla legge, quando però la cosa si fa un po’ più grande (e quella di Arezzo lo è) sicuramente qualcuno potrebbe porre delle domande scomode ma corrette. Cosa risponderebbe chi organizza il tutto?
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